giovedì 29 settembre 2011

MASTRAPASQUA, PRESIDENTE INPS " PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI USURANTI, QUELLO CHE RIMARRA' IN FUTURO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' "



Scade domani 30 settembre il termine per presentare al proprio Ente di Previdenza la richiesta del beneficio al pensionamento anticipato per quest’anno, da parte dei lavoratori addetti a lavori usuranti che abbiano già maturato o matureranno entro il 31.12.2011, i requisiti pensionistici agevolati  previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, che recepisce le attività usuranti individuate dal decreto del Lavoro del 19 maggio 1999.

Il ritardo nella presentazione della domanda non preclude l’accesso al diritto, ma comporta un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in media, per ogni mese di ritardo, il diritto differisce di una mensilità, fino a un massimo di tre. Chi invece matura i requisiti da 1° gennaio 2012, deve  presentare la domanda entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti. I beneficiari sono quelli stessi lavoratori indicati dal decreto interministeriale 19 maggio 1999, cioè addetti a lavori in miniere, cave, gallerie e in fondali o cassoni ad aria compressa, gli addetti alla cosiddetta “ linea catena ” o alla conduzione di mezzi pubblici di trasporto (compreso gli scuolabus, come precisato dall’Inpdap), con almeno nove posti. A costoro si aggiungono i soggetti che abbiano svolto lavoro notturno, organizzato in turni di almeno 6 ore, tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 64 notti l’anno e che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata a partire dal 1° luglio 2009 ( 78 notti per chi, invece, li abbia maturati tra il 1°giugno 2008 ed il 30 giugno 2009). Inoltre, per le pensioni anticipate che abbiano decorrenza entro il 2017, per poter ottenere il beneficio pensionistico, occorre avere svolto l’attività usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10, mentre a regime ( dal 2018) la durata dell’attività usurante dovrà essere della metà della vita lavorativa.

E’ inoltre previsto un meccanismo di salvaguardia per il caso in cui le domande per pensionamento anticipato assorbano risorse maggiori di quelle stanziate, cioè verrà data priorità ai trattamenti maturati prima e, in caso di ulteriore eccedenza, alla data di presentazione delle domande. Una volta accolta la domanda, il beneficio sarà rilevante. Questo, infatti, consiste nella riduzione di tre anni del requisito anagrafico, ma non inferiore a 57 anni, o di tre punti della quota (94 invece di 97) con 58 anni d'età. Restano fermi, in ogni caso, sia il requisito minimo di 35 anni di anzianità contributiva sia la "finestra d'uscita" ( ritardo di un anno della decorrenza della pensione, rispetto alla data di maturazione dei requisiti).                                                                                    

Richiesta all'Inps. Con il messaggio n.16762/20011, l'Inps ha comunicato che è possibile scaricare dal suo sito (www.inps.it-Sezione moduli) il modulo da compilare per la richiesta di accesso al beneficio previsto per i lavoratori addetti ad attività usuranti.

Richiesta all'Inpdap. Anche l'Ente di Previdenza dei dipendenti pubblici ha messo a disposizione  dei lavoratori l'apposito modulo di richiesta, (scaricabile dal sito www.inpdap.it-Sezione modulistica) da inviare all'ente entro il 30 settembre.

Oltre alla richiesta è necessario allegare la documentazione minima come indicato nell’allegato A della Circolare del Ministero del Lavoro n. 22 del 10 agosto scorso, altrimenti la domanda non può essere considerata procedibile.

Obbligo per i datori di lavoro: con il decreto legislativo 21 aprile 2011 n.67 è entrato  in vigore l’obbligo per il datore di lavoro di informare per iscritto i servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici e delle lavorazioni particolarmente usuranti come quelle a ciclo continuo, catena di montaggio , eccetera. L’obbligo di comunicazione può essere adempiuto mediante le associazioni datoriali e in ogni caso l’informativa deve essere inviata anche alle organizzazioni sindacali. La violazione dell’obbligo di informativa è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro. La comunicazione deve essere inviata entro trenta giorni dall’inizio delle attività usuranti.

 

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