martedì 11 ottobre 2011

Tutte le novità PREVIDENZIALI delle manovre estive



Questa estate per la previdenza è stata davvero calda, un periodo tormentato tra annunci di riforme epocali, brusche marce indietro, ritocchini, insomma ogni giorno ce n’è stata una. L’effetto di questo altalenante valzer di notizie è tutt’ora una grande confusione e diventa complicato per chiunque, anche per gli addetti ai lavori, mettere insieme le tessere di un mosaico così articolato. Tentiamo di distinguere le effettive novità delle due manovre estive.
Pensioni rosa: per la pensione di vecchiaia delle donne che lavorano nel settore privato, oggi fissata a 60 anni, nel 2014 inizia il percorso di crescita graduale, che si completa nel 2026, con il traguardo del requisito anagrafico a 65 anni. Risultato: il primo scatto in avanti si ha il primo gennaio 2014, quando il requisito anagrafico viene incrementato di un mese. Quindi si procede con ulteriori due mesi dal gennaio 2015, tre mesi l'anno successivo e così via . Questi numeri sono però provvisori perché, con il meccanismo di adeguamento automatico dell’età pensionabile alle speranze di vita (Istat), possono crescere ogni volta che aumenta l’età media e dal 2013 si applica il primo aumento temporale di 3 mesi. Per le donne del settore pubblico invece rimane invariato dal 1°gennaio 2012 il requisito dei 65 anni di età per la pensione di vecchiaia.
Requisiti pensionistici e aspettative di vita “ISTAT”: per quanto riguarda l'agganciamento tra requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia o di anzianità e speranze di vita, certificato dall’ISTAT, l'entrata in vigore di questo nuovo meccanismo si verifica nel 2013 e non nel 2015, come previsto dalla manovra d’estate dello scorso anno. Risultato: il 1° gennaio 2013, se aumenta la vita media, si valuta la possibilità di un primo scatto di tre mesi dell’età pensionabile e poi ogni tre anni si va al tagliando per un altro anche superiore. Questo significa per esempio che nel 2050 per la pensione di anzianità si potrebbe andare a 70 anni.
Pensioni con 40 anni di contributi: per le persone che maturano il massimo possibile di contributi e che non devono rispettare alcun requisito anagrafico è stato incrementato progressivamente di un mese, relativamente a ogni anno, la durata delle finestre mobili. Risultato: dal 1° gennaio 2012 il nuovo pensionato deve aspettare, per incassare il suo primo assegno, non più 12 mesi bensì 13 per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e 19 per gli autonomi, e dal 2013 ulteriori 2 mesi in più, dal 2014 altri 3 mesi e così via.
Scuola: i dipendenti del settore scolastico possono andare in pensione dal primo anno scolastico ( o accademico) successivo a quello di maturazione dei requisiti.
Blocco temporaneo delle rivalutazioni: fino a tutto il 2013 viene introdotto un meccanismo di limitazione crescente della perequazione, cioè dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita. Per le pensioni che non superano cinque volte il trattamento minimo Inps (circa 2.300 euro), la rivalutazione è riconosciuta al 100% per la quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo Inps (circa 1.400 euro), e nella misura del 90% per la quota compresa tra tre e cinque volte il predetto minimo Inps (tra circa 1.400 euro e 2.300 euro). Invece, per le pensioni il cui importo supera cinque volte il trattamento minimo Inps, la limitazione si applica al 70% per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo Inps (circa 1.400 euro), mentre non si riconosce alcuna rivalutazione per gli importi superiori ai 1.400.
Contributo di solidarietà e pensioni d’oro: dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 i trattamenti pensionistici tra 90 mila e 150 mila euro lordi vengono assoggettati ad una trattenuta secca del 5% e quelli oltre i 150 mila ad una del 10%.
Reversibilità e matrimoni di comodo: dal 1° gennaio 2012 viene ridotta la pensione del coniuge superstite nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato dopo il compimento del settantesimo anno di età del titolare della pensione e la differenza di età fra i coniugi sia superiore ai vent'anni . L'assegno di reversibilità a favore degli eredi viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Ad esempio, l'assegno è ridotto al 90% per un matrimonio di 9 anni, all'80% per otto anni e così via. La disposizione non si applica in caso di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili.
Invalidità: perizia preliminare alla causa civile. A partire da gennaio 2012, prima di ricorrere al giudice per il riconoscimento dell'invalidità civile, in caso di rigetto delle domande da parte dell’Inps, sarà necessario esperire l'accertamento tecnico preventivo, cioè le parti devono passare preliminarmente da una perizia medica.
Micro-contenzioso previdenziale INPS : il contribuente che si trova in giudizio contro l'Inps, per il quale alla data del 31 dicembre 2010 non è intervenuta la sentenza di prima grado, viene ex lege soddisfatto della sua pretesa e il contenzioso dichiarato estinto.
Tfr pubblico impiego: solo per questi lavoratori viene rinviata la liquidazione con 6 mesi di ritardo per chi esce con la pensione di vecchiaia e con 24 per chi sceglie la via dell'anzianità .
L’anticipo della delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale da esercitare entro il 30 settembre 2012, pena l’applicazione della “clausola di salvaguardia” , per intenderci tagli lineari dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, e lo “spending review ”, ovvero la revisione integrale della spesa pubblica, inseriti nella manovra di ferragosto porteranno altre rilevanti novità ai lavori del cantiere previdenziale.

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